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Statuto

A seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2017, della Legge regionale n. 2/2016 e successiva delibera della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016 con la quale è stato approvato lo schema del nuovo assetto degli enti territoriali regionali, che istituisce la nuova provincia Sud Sardegna, la città metropolitana di Cagliari, formata da 17 comuni della provincia originaria e modificate le province di Sassari, Nuoro e Oristano, riportandole alla situazione antecedente alla Legge regionale n. 9/2001 (istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio), la dicitura “Provincia di Cagliari” è da intendersi come “Città metropolitana di Cagliari” e la “Provincia di Olbia-Tempio” è da intendersi come “Provincia di Sassari”.

Allegato “I” all’atto notarile n. 39213 del 30 ottobre 2014
Statuto della Fondazione
“Istituto Tecnico Superiore Trasporti e Logistica Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S.”

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Art. 1 – Costituzione
E’ costituita la Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S.” e, in forma abbreviata “Fondazione MO.SO.S.”, con sede legale in Cagliari, nella Provincia di Cagliari, Via G. Mercalli n. 1 (rettifica del Consiglio di Indirizzo, delibera n. 013 del 24/10/2016).
L’Istituto Tecnico Statale Trasporti e Logistica Buccari- Marconi di Cagliari in qualità di fondatore, ne costituisce l’ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto alla Fondazione. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’Ue.
Art. 2 – Finalità
E’ costituita la Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S.” e, in forma abbreviata “Fondazione MO.SO.S.”, con sede legale in Cagliari, nella Provincia di Cagliari, Via G. Mercalli n. 1 (rettifica del Consiglio di Indirizzo, delibera n. 013 del 24/10/2016).
L’Istituto Tecnico Statale Trasporti e Logistica Buccari- Marconi di Cagliari in qualità di fondatore, ne costituisce l’ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto alla Fondazione. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’Ue.
Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività:
condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori di interesse;
condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, istituire premi e borse di studio, ecc.;
stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo idonee a valorizzare e promuovere attività connesse al sistema della Mobilità Sostenibile, al turismo e allo sport nautico. Potrà, altresì, promuovere e partecipare ad attività di sviluppo e sostegno dei servizi alla nautica, alla progettazione di porti e approdi nonché ad attività di natura editoriale;
promuovere azioni di creazione e sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico;
promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche attraverso l’organizzazione di percorsi formativi all’estero e scambi formativi con pari istituzioni straniere, con il coinvolgimento degli attori e delle eccellenze operanti nel settore interessato dall’attività della Fondazione;
sviluppare attività di ricerca tecnologica, scientifica ed economica negli ambiti del cluster economico del mare;
favorire il recupero di professionalità caratterizzanti il settore di riferimento, che stanno scomparendo dalle abilità professionali delle Imprese e dell’Artigianato;
erogare percorsi di formazione superiore Post Secondaria mediante il rilascio di qualifiche di primo e secondo livello per la formazione di figure professionali a sostegno delle Aziende del territorio provinciale, Regionale, Nazionale anche con riferimento ad iniziative dell’Ue e/o organismi internazionali;
erogare percorsi di formazione continua nei settori delle alte specializzazioni professionali e tecnologiche;
erogare percorsi di Alta Formazione nelle aree Tecnologiche di riferimento anche in collegamento con il mondo accademico nazionale e internazionale;
contribuire alla progettazione e alla realizzazione di azioni di sviluppo territoriale nell’ambito del settore interessato dall’attività della Fondazione;
svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo
di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
Art. 5 – Fondo di gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 6 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 7 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.
Fondatori
Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, indicati nell’atto costitutivo che hanno promosso la Fondazione, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/51 del 23 ottobre 2012, i cui contenuti fanno parte integrante del presente Statuto. Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell’articolo 10 del presente Statuto. Ai sensi delle normative vigenti, l’eventuale partecipazione della Camera di Commercio alle spese di gestione e finanziamento della struttura è subordinata al rispetto delle norme previste dall’ordinamento camerale ed avverrà secondo gli stanziamenti stabiliti nel preventivo annuale.
Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
con l’attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
con attività professionali di particolare rilievo.
Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell’apporto.

Art. 8 – Esclusione e recesso
Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 9 – Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
il Consiglio di indirizzo
la Giunta esecutiva
il Presidente
il Comitato tecnico-scientifico
l’Assemblea di partecipazione
il Revisore dei conti.
Art. 10 – Consiglio di indirizzo
Il Consiglio di indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall’Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori. La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.
Il Consiglio, in particolare:
stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto;
stabilisce i criteri ed i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell’articolo 7;
nomina due componenti della Giunta esecutiva;
nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
nomina il Revisore dei conti;
approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
svolge le ulteriori funzioni statutarie.
A maggioranza assoluta, delibera:
la nomina del Presidente della Fondazione;
l’attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell’articolo 7;
eventuali modifiche del presente Statuto;
lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
E’ ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo di delegati dei componenti, con semplice delega scritta.
Art. 11 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l’Assemblea dei Partecipanti.
Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.
Art. 12 – Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui: due scelti dal Consiglio di indirizzo ed uno scelto dall’Assemblea di Partecipazione. Il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Buccari”, che ha promosso la costituzione dell’Istituto Tecnico Superiore quale socio fondatore e un rappresentante della Provincia di Cagliari, socio fondatore, fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.
I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. La Giunta esecutiva provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell’attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.
La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l’approvazione. Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l’approvazione. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 13 – Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico-scientifico è l’organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d’interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L’eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Art. 14 – Assemblea di partecipazione
È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.
Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. E’ presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l’anno.
Art. 15 – Revisore dei conti
Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. E’ organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.
Art. 16 – Controllo sull’amministrazione della fondazione
Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull’amministrazione dell’ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
Al fine di rendere incisivo e concreto l’esercizio dei poteri di controllo, l’organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall’adozione, le delibere concernenti l’amministrazione della Fondazione. L’annullamento delle delibere, nei casi previsti dall’articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell’organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
Qualora le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva, sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all’adozione degli atti previsti dall’articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell’ente.
L’inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell’adozione del provvedimento di scioglimento dell’amministrazione, di cui all’articolo 25 del codice civile.
Art. 17 – Scioglimento della Fondazione
La Fondazione ha durata illimitata.
In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.
I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.
Art. 18 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato dalle due parti.
Art. 19 – Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)
La prima nomina degli organi statutari potrà essere effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.
Art. 20 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.